ASSOCIAZIONE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VARESE Inarcassa
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24
Febbraio
2010
Liquidazione parcelle
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Nel caso in cui sia chiamato ad esprimere un giudizio di congruità sulla parcella di un professionista, l'Ordine professionale non può limitarsi alla verifica della rispondenza delle somme richieste rispetto alle tabelle professionali sotto il profilo dell'importo in relazione alla consistenza dell'opera prestata, ma deve altresì procedere al controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi necessari a giustificare la richiesta per la conseguente liquidazione di onorari, nell'interesse sia della categoria che dei clienti.

Si è espresso in tal senso il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8749 del 24/12/2009. Sulla base del suddetto principio la Corte ha quindi giudicato legittimo il provvedimento con il quale il Consiglio di un Ordine professionale ha respinto la richiesta di emissione di un parere di congruità circa la liquidazione degli onorari per prestazioni professionali eseguite nell’interesse di una società, risultando agli atti che l'incarico professionale era stato conferito da soggetto non in possesso dei necessari poteri di rappresentanza.

La sentenza aderisce ad un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il parere di congruità sulle parcelle professionali non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma implica una valutazione di congruità della prestazione che non può prescindere dal considerare l'effettiva realtà delle prestazioni professionali rese.
Nella fattispecie dunque l'Ordine non poteva esimersi dal rilevare la mancanza di un sottostante contratto d'opera professionale tra il professionista e la società a carico della quale veniva emessa la parcella.

 

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