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Incompatibilità prevista dal Codice Deontologico e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione

Facciamo riferimento alla Vostra richiesta di parere in merito alla norma sulle incompatibilità prevista dall’art. 1.1 delle Norme di Attuazione del Codice Deontologico della professione di ingegnere, con particolare riferimento alla figura del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

In particolare, il sopra menzionato articolo 1.1 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Codice Deontologico, considera quale condizione di incompatibilità la “collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione, collaudo, o di visite periodiche ai fini della sicurezza”.

A fronte di ciò, ci viene richiesto di valutare se la funzione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione sia incompatibile con la figura del progettista dell’opera.

A tale proposito, sembra opportuno ricordare che, in materia di realizzazione di opere pubbliche, l’art. 127, comma 1 del D.P.R. n. 554/1999 prevede che “le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori”.

Inoltre, per quanto riguarda l’affidamento dell’incarico di direttore dei lavori, l’art. 130, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 stabilisce che, nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori, essa può essere affidata al “progettista incaricato ai sensi dell’articolo 90, comma 6”.

In conseguenza di ciò, nell’ambito relativo alla realizzazione di opere pubbliche, non sembrano sussistere incompatibilità tra la figura del progettista e quella del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che potrebbero tranquillamente coincidere in capo allo stesso soggetto.

Orbene, attesa la compatibilità tra le due figure in ambito pubblicistico, a nostro avviso non parrebbe esserci alcuna incompatibilità neppure a livello privatistico, ciò anche tenuto conto delle disposizioni speciali contenute nel D.lgs n. 494/1996 che non pongono speciali limitazioni.

Pertanto, la norma di attuazione del Codice deontologico sopra ricordata, non sembrerebbe potersi riferire alla figura del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, attesa la presenza di una speciale normativa che considera compatibili le due figure.

Avv. M. Cristina Colombo

Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati

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