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Possibilità di pubblicizzare l’attività professionale di ingegnere

Facciamo riferimento alla Vostra richiesta di parere in ordine alla possibilità di pubblicizzare l’attività professionale di ingegnere, alla luce della nuova disciplina normativa introdotta dal c.d. Decreto “Bersani” (D.L. n. 223/2006).

A tale proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, in relazione alle attività libero professionali e intellettuali, “il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine”.

Inoltre, l’art. 2, comma 3 del medesimo Decreto, ha stabilito che “le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 10 gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle”.

Conseguentemente, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nella seduta del 1.12.2006, ha approvato il nuovo Codice Deontologico della professione di ingegnere, dal quale sono stati eliminati i divieti di pubblicizzazione dell’attività professionale, così come stabilito dal sopra richiamato Decreto “Bersani”.

Peraltro, occorre segnalare che l’art. 3, comma 3 delle Norme di Attuazione allegate al citato Codice Deontologico, prevede quale manifestazione dell’illecita concorrenza l’abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale che possano ledere in vario modo la dignità della professione.

Pertanto, ferma restando la possibilità di ricorrere a mezzi di pubblicizzazione dell’attività professionale dell’ingegnere, sembrerebbe permanere in capo all’Ordine professionale un potere di controllo in ordine ai mezzi utilizzati che, da un lato, non dovrebbero essere lesivi della dignità della professione e, dall’altro lato, dovrebbero ispirarsi a criteri di trasparenza e veridicità, così come previsto dal Decreto “Bersani”.

Avv. M. Cristina Colombo

Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati

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