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Procedura di collaudo in materia di opere realizzate in conglomerato cementizio armato

Facciamo riferimento alla Vostra richiesta di parere in merito alla procedura prevista dalle norme vigenti in ordine al collaudo di strutture realizzate in conglomerato cementizio armato.

In particolare, in un Comune un’impresa ha realizzato in proprio un edificio, comprendente strutture in cemento armato, senza richiedere la terna di nominativi agli ordini competenti e senza quindi provvedere alla nomina del collaudatore per le opere stesse.

Prima del termine dei lavori, l’edificio al rustico è stato venduto ad un soggetto che ha provveduto, successivamente, a nominare il collaudatore, il quale, infine, ha svolto il suo incarico rilasciando il certificato di collaudo.

A fronte di ciò, ci viene richiesto se la nomina effettuata da parte dell’acquirente dell’immobile possa ritenersi valida o meno e, conseguentemente, se il certificato di collaudo rilasciato dal collaudatore debba essere annullato.

  • La procedura relativa al collaudo di opere in conglomerato cementizio armato.

Al fine di valutare la questione sottoposta alla nostra attenzione, occorre innanzitutto soffermarsi sulla procedura prevista dalla normativa vigente in materia di collaudo di opere realizzate con strutture di cemento armato.

Innanzitutto, l’art. 67, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) prevede, in generale, che “contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2”.

Il comma da ultimo citato dispone che il collaudo venga eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, estraneo alla progettazione dell’opera, alla direzione o esecuzione della stessa.

In conseguenza di ciò, la nomina del collaudatore deve avvenire contestualmente alla denuncia delle opere realizzate in conglomerato cementizio armato e, mediante l’accettazione dell’incarico, il collaudatore si impegna a non prendere parte alla progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.

Ciò posto in via generale, per quanto riguarda il caso in cui il committente ed il costruttore coincidano, la normativa di riferimento è contenuta nell’art. 67, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001, a norma del quale “quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all’ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore”.

La ratio di tale norma sembrerebbe risiedere nel fatto che, nel caso in cui committente e costruttore coincidano, tale unico soggetto dovrebbe poi “nominare il soggetto controllore di se stesso”. La nomina del collaudatore all’interno di una terna designata dall’Ordine costituirebbe, invece, garanzia di terzietà (cfr. Ferro, Art. 67, Testo Unico sull’Edilizia,Milano, 2003, 700).

La disposizione sopra ricordata prevede, quindi, che la richiesta di una terna di nominativi all’Ordine provinciale degli ingegneri o degli architetti debba essere effettuata prima della presentazione della denuncia di inizio lavori.

  • La procedura seguita nella fattispecie posta alla nostra attenzione.

Con particolare riferimento alla fattispecie posta alla nostra attenzione, l’impresa, costruttrice in proprio, presentando la denuncia di realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, avrebbe omesso di effettuare la richiesta della terna di nominativi e, conseguentemente, non avrebbe provveduto alla nomina del collaudatore contestualmente alla denuncia sopra menzionata.

A tale proposito, occorre ricordare che, come visto al paragrafo precedente, nel caso in cui la figura del committente e quella del costruttore coincidano, tale soggetto ha l’onere di richiedere all’Ordine provinciale degli ingegneri ovvero a quello degli architetti, una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore delle opere realizzate.

Orbene, da una lettura sistematica della normativa contenuta nell’art. 67 del D.P.R. n. 380/2001, sembrerebbe potersi sostenere che l’obbligo di richiesta della terna antecedentemente alla denuncia di realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato sia previsto al fine di permettere al costruttore in proprio di presentare la menzionata denuncia in maniera conforme alle disposizioni contenute nel comma 3 dello stesso articolo.

Infatti, una volta ricevuta la terna di nominativi da parte dell’Ordine interpellato, il costruttore in proprio potrebbe decidere quale tra i soggetti indicati dall’ordine debba svolgere il collaudo e, conseguentemente, nominarlo quale collaudatore in sede di denuncia delle opere in cemento armato.

Tale lettura può essere sostenuta anche a fronte del parere reso sulla proposta di Testo Unico dell’Edilizia dal Consiglio di Stato, il quale aveva espresso dubbi con particolare riferimento alla procedura di denuncia delle opere in cemento armato, con contestuale nomina del collaudatore, nel caso in cui la qualifica di costruttore e di committente fossero coesistite in capo allo stesso soggetto.

Infatti, nel citato parere il Consiglio di Stato rilevava che “nel caso in cui il costruttore esegua direttamente, il termine di comunicazione allo sportello unico diventa incerto. Infatti l’unico obbligo del costruttore è quello di chiedere all’ordine professionale la nomina di una terna entro la quale scegliere il collaudatore” (cfr. Cons. Stato, Ad. Generale, parere 29 marzo 2001, n. 3/2001).

Purtroppo, il Legislatore, in sede di emanazione del testo finale delle norme in questione, non ha ritenuto di apportare alcuna modifica o precisazione non seguendo le indicazione del Consiglio di Stato.

Pertanto, a nostro avviso, sembrerebbe che l’obbligo di richiedere la terna in capo al committente che sia anche costruttore, sembrerebbe essere atto prodromico rispetto alla scelta del collaudatore ed alla conseguente nomina di quest’ultimo contestualmente alla presentazione della denuncia di realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, diversamente infatti si verificherebbe l’incongruenza segnalata dal Consiglio di Stato con conseguente effettiva incertezza sul termine di comunicazione della nomina del collaudatore.

In conseguenza di ciò, la procedura seguita nella fattispecie posta alla nostra attenzione sarebbe illegittima, in quanto non conforme alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 380/2001.

Peraltro, occorre segnalare che il Testo unico dell’Edilizia non sembrerebbe prevedere alcuna sanzione specifica in capo al costruttore in proprio che ometta di richiedere la terna di nominativi all’Ordine provinciale degli ingegneri ovvero degli architetti.

Del resto, in tema di nomina del collaudatore contestualmente alla presentazione della denuncia delle opere in cemento armato, è stato sostenuto che “in assenza di ogni richiamo a tale specifico obbligo, non può farsi luogo ad alcuna sanzione per il principio generale della riserva di legge in materia penale” (cfr. Galoppi, Art. 72, Testo unico sull’Edilizia, Milano, 2003, 721).

Infine, l’unica procedura che sembrerebbe adottabile da parte del Comune potrebbe essere quella prevista dall’art. 69 del D.P.R. n. 380/2001, ai sensi del quale “i funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verrà inoltrato all’Autorità giudiziaria competente ed all’ufficio tecnico della regione per i provvedimenti di cui all’articolo 70 (n.d.r. vale a dire la sospensione dei lavori)”.

Sul punto, occorre precisare che, per quanto riguarda la fattispecie posta alla nostra attenzione, la comunicazione all’ufficio tecnico della Regione dovrebbe avvenire meramente a scopo comunicativo.

Infatti, la Circolare regionale del 16.3.2005 in materia di procedure connesse alla funzione di vigilanza e controllo sulle opere in conglomerato cementizio armato, ha specificato che, nel caso in cui i lavori siano già stati ultimati, gli uffici tecnici comunali che accertano delle violazioni devono procedere immediatamente a segnalarle all’autorità giudiziaria competente e alla Regione solo per conoscenza.

Tuttavia, sembra opportuno ribadire che il D.P.R. n. 380/2001 non prevede alcuna sanzione specifica in ordine alla mancata richiesta della terna da parte del costruttore in proprio ovvero della mancata nomina del collaudatore contestualmente alla denuncia delle opere in cemento armato.

  • La nomina del collaudatore effettuata dall’acquirente dell’immobile, in qualità di committente, a seguito del completamento dei lavori.

Ferme restando le considerazioni sopra svolte, occorre prendere in considerazione la problematica in esame con riferimento al profilo dell’intervenuta cessione dell’immobile, ancora al rustico, da parte del costruttore ad un soggetto terzo, il quale ha poi provveduto a nominare il collaudatore.

Ci viene, in particolare, richiesto di valutare se tale nomina sia valida ovvero, posto che il collaudatore avrebbe già effettuato il collaudo, se il certificato di collaudo rilasciato sia da ritenersi nullo.

Innanzitutto, sembra opportuno ricordare che l’art. 64, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 prevede che “la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità”.

Tale disposizione può essere poi ricollegata all’art. 67, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, il quale prevede che “tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico”.

Pertanto, sembrerebbe potersi sostenere che il collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato avrebbe quindi la funzione di verificare che la realizzazione delle opere sia avvenuta in modo da assicurare la stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare pericolo per la pubblica incolumità.

In conseguenza di ciò, con particolare riferimento alla fattispecie posta alla nostra attenzione, in mancanza di pronunce giurisprudenziali specifiche in merito, sembrerebbe potersi sostenere che effettuato il collaudo alla fine dei lavori, questo possa essere considerato valido, in quanto lo scopo previsto dalle disposizioni riguardanti il collaudo di strutture realizzate in conglomerato cementizio armato sarebbe stato raggiunto.

Inoltre, anche la ratio dell’art. 67, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 che, come visto sembrerebbe essere quella di garantire la terzietà del collaudatore rispetto al costruttore in proprio, sembrerebbe essere stata rispettata nel caso di specie, in quanto la nomina del collaudatore sarebbe stata effettuata da parte di un soggetto terzo a seguito dell’acquisizione dell’immobile.

  • Conclusioni.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, sembra possibile concludere come segue:

  • per quanto riguarda la procedura seguita per la nomina del collaudatore, questa sembrerebbe illegittima, in quanto posta in essere in violazione delle prescrizioni contenute negli artt. 65 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001;
  • tuttavia, il T.U. Edilizia non prevede alcuna sanzione specifica né in ordine all’omessa richiesta della terna all’Ordine Provinciale degli ingegneri ovvero a quello degli architetti, né in merito alla mancata nomina del collaudatore contestualmente alla denuncia di realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato;
  • il Comune potrebbe comunque, in applicazione dell’art. 69 del D.P.R. n. 380/2001, accertare l’inosservanza dell’art. 67, comma 4 del T.U. Edilizia e, conseguentemente, provvedere a segnalare tale inadempimento all’autorità giudiziaria competente e, per conoscenza, alla Regione. Tuttavia, occorre ribadire che nessuna sanzione specifica sembrerebbe essere prevista dal D.P.R. n. 380/2001 in ordine alle violazioni riscontrate nella fattispecie posta alla nostra attenzione;
  • la nomina del nuovo collaudatore e il conseguente certificato di collaudo potrebbero essere considerati validi, in quanto gli scopi previsti dalla normativa di settore sembrerebbero essere stati comunque raggiunti, anche se attraverso una procedura sicuramente non conforme alla stessa.

Avv. M. Cristina Colombo

Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati

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