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Astensione dall’esercizio della professione ai sensi dell’art. 78, comma 3 del T.U. Enti locali

Facciamo riferimento alla Vostra richiesta di parere in merito alla necessità, per un ingegnere che ricopra la carica di Sindaco, di astenersi dall’esercizio della propria attività professionale all’interno del territorio del Comune amministrato dallo stesso.

In particolare, ci viene richiesto se tale obbligo di astensione valga anche con riferimento agli incarichi già assunti alla data di elezione alla carica di Sindaco.

A tale proposito, occorre ricordare che l’art. 78, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che “i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”.

Tale articolo stabilisce, quindi, una ipotesi di inibizione all’esercizio dell’attività professionale da parte di taluni amministratori.

Sul punto, anche al fine di una maggiore chiarezza espositiva, occorre suddividere la fattispecie in base alla carica rivestita dall’amministratore.

Infatti, a proposito degli assessori, è stato sostenuto che l’obbligo di astenersi dall’esercizio dell’attività professionale colpirebbe esclusivamente coloro che sarebbero preposti, per delega del Sindaco, agli specifici settori, indicati dalla norma, per cui se un professionista fosse nominato ad un altro assessorato non incorrerebbe nell’inibizione prescritta dalla legge (cfr. ITALIA – MAGGIORA – ROMANO, L’ordinamento comunale, Milano, 2005, 514).

Per quanto riguarda la figura del Sindaco, invece, la dottrina è divisa su due diverse posizioni interpretative della norma in questione.

Secondo un primo orientamento, il Sindaco, come titolare di tutte le competenze anche in caso di esercizio della delega, dovrebbe comunque astenersi dallo svolgimento di attività professionale, in quanto in capo allo stesso permarrebbe l’esercizio di poteri di direttiva e di controllo sull’operato degli assessori (cfr. BARUSSO, Art. 78, Testo Unico degli Enti locali, Milano, 2000, Vol. I, Tomo I, 805).

Secondo un diverso orientamento, si ritiene che il Sindaco, attraverso la delega al competente assessore, non incorrerebbe in alcuna infrazione o divieto, ad eccezione del caso in cui, per qualsiasi motivo, assumesse l’interim degli assessorati competenti nelle materie indicate dall’art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000 (cfr. MAGGIORA, L’assessore comunale e provinciale, Milano, 1999, 206; in tal senso anche ITALIA – MAGGIORA – ROMANO, L’ordinamento comunale, Milano, 2005, 514).

Ferme restando le considerazioni sopra svolte e senza entrare nel merito delle diverse e contrastanti teorie dottrinali sopra esposte, a nostro avviso, anche con riferimento ai principi di buona amministrazione, sembrerebbe preferibile che il Sindaco cessi di svolgere la propria attività libero professionale anche se lo stesso non ricoprisse, all’interno della Giunta, competenze nelle materie di urbanistica, edilizia ovvero lavori pubblici.

Inoltre, per quanto riguarda gli incarichi professionali assunti precedentemente all’elezione alla carica di Sindaco, a nostro avviso non sembrerebbe potersi sostenere che tali incarichi non incorrano nel divieto sopra richiamato. Infatti, attesa la mancanza di pronunce giurisprudenziali sul punto, occorre prendere in considerazione il dato letterale dell’art. 78 del T.U. Enti locali, il quale prevede espressamente l’obbligo di astenersi dall’esercitare l’attività libero professionale in relazione alla carica ricoperta di membro della Giunta e, quindi, dal momento dell’entrata a far parte della Giunta comunale, e ciò a prescindere dal fatto che gli incarichi conferiti siano iniziati prima del mandato medesimo.

Avv. M. Cristina Colombo

Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati

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