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Requisiti di partecipazione agare di appalto da parte di una costituenda società di ingegneria

Facciamo riferimento alla richiesta di parere in ordine alla formazione di una nuova società di ingegneria ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici) tra una preesistente società di ingegneria e due ingegneri.

In particolare, ci viene richiesto di esprimere una valutazione in merito a alla possibilità, per la costituenda società di ingegneria, di partecipare alle gare di appalto inserendo nel proprio curriculum l’elenco dei lavori eseguiti dalla società di ingegneria preesistente e quello dei lavori eseguiti dai due ingegneri in qualità di liberi professionisti.

Al fine di analizzare la fattispecie posta alla nostra attenzione, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 90, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, si intendono per società di ingegneria “le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”.

Ciò posto, per quanto riguarda la fattispecie posta alla nostra attenzione, pare necessario rilevare che, prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006, la disciplina normativa in ordine alla documentazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dai bandi di gara per le società di ingegneria era contenuta nell’art. 6, comma 8 della L. n. 415/1998.

Tuttavia, con l’abrogazione di detta Legge ad opera dell’art. 256 del Codice dei Contratti pubblici, la disciplina riferibile al caso in esame deve essere ricercata nell’art. 253, comma 15 del Codice stesso.

In particolare, tale articolo prevede che “in relazione all’articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998, n. 415, detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data”.

In conseguenza di ciò, appare chiaro che, nel caso di costituzione di una nuova società di ingegneria, come nella fattispecie posta alla nostra attenzione, questa potrà documentare, per un periodo di tre anni dalla propria costituzione, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa.

Pertanto, con riferimento alla questione in esame, la nuova società di ingegneria, non sembrerebbe poter utilizzare, al fine di dimostrare i propri requisiti, i lavoro eseguiti dalla preesistente società di ingegneria in quanto tale.

La dimostrazione dei requisiti potrà avvenire unicamente mediante i lavori eseguiti dai direttori tecnici della costituenda società e dai professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa.

Conseguentemente, i lavori eseguiti precedentemente alla costituzione della nuova società da parte dei due ingegneri potrebbero essere utilizzati al fine della dimostrazione dei requisiti solo nel caso in cui questi due soggetti, nella costituenda società di ingegneria, rivestissero la qualifica di direttori tecnici ovvero fossero qualificabili come dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa.

Avv. M. Cristina Colombo

Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati

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