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Responsabilità professionista dipendente

Facciamo riferimento alla richiesta di parere riguardante un ingegnere, dipendente di una società di impiantistica industriale, con la mansione di responsabile tecnico.

In particolare, l’Ingegnere, nell’ambito della propria attività, svolge il ruolo di professionista abilitato in relazione alla progettazione di alcuni impianti.

A fronte di ciò, viene richiesto di valutare se l’assicurazione per danni provocati dai dipendenti, stipulata dalla società datrice di lavoro, possa essere sufficiente a coprire ogni ipotesi di responsabilità civile ovvero, nel caso in cui lo stesso firmi dei progetti in qualità di professionista abilitato, sia necessaria una ulteriore polizza assicurativa.

Dai dati in nostro possesso, la società in favore della quale l’Ingegnere presta la sua opera risulterebbe essere già munita di una polizza assicurativa riguardante i danni provocati dai dipendenti della società stessa.

Inoltre, da quanto si evince dalla richiesta inviata, il suo inquadramento come dipendente non cambia dal momento in cui svolga attività prettamente legate a quella di tecnico abilitato.

Sul punto, è stato precisato che “qualora l'attività professionale intellettuale venga svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, la subordinazione assume una connotazione particolare, nel senso che assume rilevanza sul piano funzionale più che su quello tecnico e si concretizza soltanto nella sistematica inserzione dell'opera professionale nell'organizzazione dell'impresa, ferma restando una certa autonomia ed una certa discrezionalità tecnica imposta dalla natura stessa dell'opera professionale intellettuale” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15 luglio 2005, n. 15030).

In conseguenza di ciò, in via generale, sembrerebbe che l’attività svolta dal professionista dipendente possa essere ricompresa all’interno di quelle per le quali la società datrice di lavoro abbia stipulato la polizza di assicurazione per danni.

Tuttavia, nel caso specifico, sarebbe opportuno che l’ingegnere verificasse la polizza assicurativa stipulata dalla società per la quale lavora, al fine di verificare l’effettiva estensione della copertura garantita, con particolare riferimento alle attività svolte in qualità di tecnico abilitato. Infatti, solo nel caso in cui tale tipologia di attività non rientrasse all’interno della copertura assicurativa, sarebbe necessario che l’ingegnere stipulasse un’ulteriore polizza che lo possa tutelare nello svolgimento della sopra menzionata attività.

Avv. M. Cristina Colombo

Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati

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