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Possibilità di collaborazione con una società di impiantistica

Facciamo riferimento alla vostra richiesta di parere in ordine alla possibilità, per un ingegnere autorizzato dalla C.C.I.A.A. di Varese alla verifica degli impianti, di collaborare con una società di installazione di impianti elettrici ai sensi della L. n. 46/1990.

In particolare, l'ingegnere vorrebbe ricoprire la figura di consulente tecnico per una società, composta da due soci, per l’installazione di impianti elettrici, mediante collaborazione attraverso un contratto di tipo continuativo. Inoltre, ci viene richiesto di verificare quali siano i requisiti che dovrebbero possedere i soci di tale società di installazione di impianti al fine di operare legittimamente in base alle disposizioni della L. n. 46/1990.

Innanzitutto, sembra opportuno rilevare che le disposizioni previste dalla L. n. 46/1990 sono oggi contenute all’interno degli articoli 107 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia).

Per quanto riguarda il primo quesito posto alla nostra attenzione, dai dati in nostro possesso sembrerebbe che l’ingegnere sia inserito nell’apposito elenco tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese, contenente i nominativi dei tecnici abilitati ad effettuare il collaudo degli impianti ai sensi dell’art. 108, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001.

Orbene, ai sensi dell’art. 111 del T.U. Edilizia, “il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia”.

In conseguenza di ciò, dai dati in nostro possesso non sembrerebbero rilevarsi particolari problematiche in caso di contratto di collaborazione tra l’ingegnere e una Società di impiantistica. Infatti, il D.P.R. n. 380/2001 non sembrerebbe prevedere ipotesi di incompatibilità tra l’iscrizione nell’albo sopra indicato e la collaborazione con una società di impiantistica. Tuttavia, nel caso in cui l’ingegnere ricoprisse la posizione di consulente della società che abbia installato degli impianti all’interno di un edificio, tale soggetto non sembrerebbe poter ricoprire la funzione di collaudatore per le opere stesse, così come stabilito dal sopra citato art. 111 del D.P.R. n. 380/2001, tenuto conto del fatto che alla base del collaudo vi è l’esigenza che il verificatore sia il più possibile in posizione di terzietà rispetto al realizzatore dell’impianto.

In ordine al secondo quesito posto alla nostra attenzione, l’art. 108 del D.P.R. n. 380/2001 prevede che l’esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti “è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 109, da parte dell’imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti”. Peraltro, occorre ricordare che, ai sensi del medesimo articolo, “sono, in ogni caso abilitate all’esercizio delle attività di cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34”. Ciò posto, l’art. 109, comma 1 del T.U. Edilizia prevede, quali requisiti tecnico professionali:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo da ultimo citato, prevede che “è istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per l’accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive”. Pertanto, almeno uno dei soci della società di installazione di impianti elettrici in questione dovrebbe possedere i requisiti presvisti dall’art. 109 del D.P.R. n. 380/2001. In caso contrario, la società dovrebbe disporre di un direttore tecnico che possieda i requisiti sopra indicati.

Avv. M. Cristina Colombo

Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati

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