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Apposizione marca da bollo

Richiesta di parere relativa alla necessità o meno di apposizione di una marca da bollo sulla denuncia di realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001, e sul certificato di collaudo.

A tale proposito, in base a quanto disposto dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 302570 del 27.3.1984, la copia della denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato è soggetta a bollo fin dall’origine. Infatti, detta risoluzione prevede che la copia della denuncia in argomento, “debba essere assoggettata all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’art. 6 della Tariffa - Parte I - allegato A annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni”. Inoltre, pare necessario precisare che, a seguito delle modifiche normative riguardanti la tariffa citata, gli atti soggetti a imposta di bollo previsti dall’art. 6 della Tariffa previgente, cui faceva riferimento la risoluzione del Ministero delle Finanze del 27.3.1984, sono oggi inseriti nell’art. 4 della Tariffa. In conseguenza di ciò, sulla denuncia di realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato parrebbe necessaria l’apposizione della marca da bollo.

Per quanto riguarda invece il pagamento dell’imposta di bollo sul collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato, non pare essere stata emanata alcuna specifica e puntuale disposizione. Tuttavia, sembra utile ricordare che in materia di opere in zona sismica, è stato chiarito che sono soggetti all’imposta di bollo l’originale del collaudo e l’originale per il committente e copia per il Comune del certificato di conformità (cfr. Risoluzione Min. Finanze n. 391730 del 20.4.1993). Inoltre, è stato puntualizzato soggetto ad imposta di bollo il certificato di collaudo di materiali tecnologici, in quanto tale fattispecie è disciplinata dall’art. 2 della tariffa di cui al DM 20.08.92 (cfr. Risoluzione Min. Finanze n. 391307 del 28.1.1993). Pertanto, effettuando un’applicazione analogica dei principi precisati dal Ministero delle Finanze, sembrerebbe che l’apposizione della marca da bollo sarebbe necessaria anche sul certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato, in quanto anche detto certificato sembrerebbe poter rientrare all’interno delle fattispecie previste dall’art. 2 della Tariffa prevista dall’allegato 1 al D.P.R. n. 642/1972, il quale prevede che sono soggetti ad imposta di bollo le “scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti”.

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