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Competenza dell'Ingegnere firma report analisi effettuate da laboratorio analisi chimiche

Richiesta di parere in merito alla possibilità, per un ingegnere chimico, una volta iscritto all’Albo, di firmare dei report di analisi effettuate in laboratori di analisi chimiche.

Pare necessario premettere che, ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D.P.R. n. 328/2001, la laurea specialistica in ingegneria chimica consentirebbe, superato l’esame di stato, l’iscrizione all’Albo degli ingegneri nella Sezione A, settore industriale. A tale proposito, l’art. 46 del medesimo D.P.R. n. 328/2001 prevede che le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere nel settore industriale sono “la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica”.

Per quanto riguarda, invece, le attività professionali che formano oggetto della professione di chimico, l’art. 36 del sopra menzionato D.P.R. n. 328/2001 contiene un preciso elenco che ricomprende, tra le altre:

a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;

b) direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);

c) studio e messa a punto di processi chimici;

d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;

e) verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro;

Da una prima valutazione, quindi, con riferimento ai dati normativi sopra riportarti, la firma di report di analisi effettuate da un laboratorio di analisi chimiche sembrerebbe non poter rientrare tra le attività di competenza di un ingegnere chimico, rientrando appunto le “analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate” all’interno delle attività professionali qualificanti la figura professionale del chimico. Tuttavia, la fattispecie posta alla nostra attenzione sembra presentare ulteriori profili di criticità. A tale proposito, parte della giurisprudenza, con un’interpretazione più estensiva delle competenze ha avuto modo di sostenere che il libero professionista potrebbe compiere anche attività comuni all’area di esercizio di altre professioni, a condizione che le suddette attività: a) abbiano formato oggetto dell’esame di abilitazione professionale; b) non siano riservate dalla legge esclusivamente ad altre figure professionali. A questo assunto conseguirebbe che l’ingegnere chimico sembrerebbe poter legittimamente compiere analisi chimiche, se queste fossero preordinate al conseguimento di un risultato finale proprio dell’attività professionale dell’ingegnere chimico. Al contrario, tale legittimazione sembrerebbe doversi escludere nei casi in cui l’analisi chimica costituisca l’oggetto finale dell’attività professionale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023). Infatti, “solo nei limiti dell’oggetto professionale tipico dell’ingegnere chimico, e funzionalizzata allo stesso, questi potrà compiere attività di analisi chimica, ma essa non potrà essere l’oggetto finale della sua attività, ma un momento procedimentale per il conseguimento dell’oggetto finale” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre 1999, n. 9493). Peraltro, deve essere sottolineato che un differente orientamento giurisprudenziale, dando un’interpretazione molto più restrittiva, ha sostenuto che il compimento di analisi chimiche non rientri generalmente nei compiti dell’ingegnere chimico e che quest’ultimo non sia comunque abilitato a certificarle (cfr. TAR Trentino – Alto Adige, Trento, 9 giugno 2003, n. 241). In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, dopo l’avvenuta iscrizione all’Albo, un ingegnere chimico non sembrerebbe competente alla firma di report di analisi chimiche. Infatti, sotto un primo profilo, dal dato normativo e dall’interpretazione restrittiva effettuata dalla giurisprudenza, sembrerebbe che all’ingegnere chimico non competa la certificazione delle analisi chimiche. Sotto un diverso profilo, anche seguendo l’interpretazione più estensiva data dalla giurisprudenza, la firma del report dell’analisi chimica apparirebbe come il risultato finale del processo volto appunto alla realizzazione dell’analisi stessa, senza quindi un’ulteriore e differente fine specifico ed imputabile alla figura professionale dell’ingegnere chimico. Pertanto, a nostro avviso parrebbe che la firma di detti report di analisi chimiche possa essere effettuata unicamente da un chimico.

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